Quando si cerca di entrare nel mondo del lavoro o di qualificarsi per nuove opportunità, si incontrano termini come stage, tirocinio e apprendistato. Anche se spesso utilizzati in modo intercambiabile, questi percorsi formativi e contrattuali presentano caratteristiche e obiettivi differenti. In questo articolo, esploreremo le distinzioni tra tirocinio e apprendistato per aiutarti a comprendere quale sia la scelta più adatta alle tue esigenze.
Apprendistato: una formula per la formazione e l’occupazione giovanile
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’obiettivo di coniugare formazione e occupazione giovanile. È disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e si articola in tre tipologie principali, pensate per soddisfare diverse esigenze formative:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni, consente di conseguire un titolo di studio in ambiente lavorativo.
- Apprendistato professionalizzante: destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, questo tipo di contratto mira all’acquisizione di una qualifica professionale o di competenze necessarie per un mestiere specifico. A partire dal 1° gennaio 2022, questa tipologia può essere utilizzata anche per la qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, indennità di mobilità o disoccupazione, senza limiti di età.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: aperto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, ha come obiettivo il conseguimento di titoli universitari, dottorati di ricerca o diplomi legati all’alta formazione, inclusi quelli degli istituti tecnici superiori. È inoltre impiegato per attività di ricerca e per il praticantato nelle professioni ordinistiche.
Per le aziende, l’apprendistato comporta numerosi benefici, tra cui:
- La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o stabilire una retribuzione proporzionata all’anzianità di servizio.
- Vantaggi contributivi per tutta la durata del contratto, che si estendono anche per un anno successivo alla conferma dell’apprendista come dipendente a tempo indeterminato.
- L’apprendista non viene conteggiato nel calcolo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di specifiche normative o istituti, rendendo il contratto ancora più vantaggioso.
L’apprendistato si configura quindi come una solida opzione per i giovani che desiderano apprendere sul campo, accedendo contemporaneamente a una formazione teorica, e per le aziende che intendono investire sul futuro professionale dei propri dipendenti.
Tirocinio: un ponte verso il mondo del lavoro
Il tirocinio è un’esperienza formativa non configurabile come un vero e proprio rapporto di lavoro. Si tratta di uno strumento che facilita l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti, tra cui giovani, disoccupati e persone appartenenti a fasce svantaggiate, come i disabili o gli extracomunitari soggiornanti regolarmente in Italia.
Esistono due principali categorie di tirocini:
- Tirocini curriculari: fanno parte del percorso di studi universitario o di un ente di formazione e contribuiscono al conseguimento del titolo di studio. Vengono generalmente svolti durante l’ultimo anno di studio e valgono crediti formativi indispensabili per il conseguimento della laurea o di altre qualifiche.
- Tirocini extracurriculari: regolati dalle normative regionali e provinciali, sono finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani, disoccupati o soggetti appartenenti a categorie protette. In questo caso, il tirocinio rappresenta un’opportunità per acquisire competenze pratiche direttamente sul campo, sotto la supervisione di un tutor.
I soggetti coinvolti in un tirocinio extra-curriculare sono tre:
- Tirocinante: il soggetto che svolge il tirocinio.
- Soggetto promotore: l’ente che promuove e organizza il tirocinio, controllandone l’andamento.
- Soggetto ospitante: l’azienda o l’ente presso cui si svolge il tirocinio.
Un ruolo chiave è svolto dai tutor, che sono di due tipologie:
- Tutor del promotore: responsabile dell’organizzazione generale del tirocinio e del suo andamento.
- Tutor del soggetto ospitante: affianca il tirocinante sul posto di lavoro, supportandolo nella sua crescita professionale.
La durata del tirocinio varia in base alla normativa territoriale e alla tipologia di soggetti coinvolti. In genere, non può essere inferiore a due mesi (salvo per i tirocini stagionali, che possono durare anche solo un mese) e non può superare i 12 mesi, con alcune eccezioni che permettono di estenderlo fino a 24 mesi, per esempio nel caso di persone con disabilità.
Apprendistato o tirocinio: quale scegliere?
La scelta tra tirocinio e apprendistato dipende dalle tue necessità e dal tuo percorso di formazione. Il tirocinio è più indicato per chi cerca un primo contatto con il mondo del lavoro o deve completare il proprio percorso di studi, mentre l’apprendistato rappresenta una soluzione più strutturata e a lungo termine, adatta a chi desidera unire formazione e lavoro, con una prospettiva di stabilità occupazionale.
Sia l’apprendistato che il tirocinio offrono opportunità preziose, ma con obiettivi e modalità diverse. Indipendentemente dalla scelta, è fondamentale non solo comprendere le caratteristiche e i benefici di ciascuna opzione per sfruttarne al meglio le potenzialità, ma anche adottare un approccio proattivo verso la propria crescita professionale, cercando sempre nuove occasioni per arricchire il proprio bagaglio di competenze.
Pianificare con consapevolezza il proprio percorso formativo e professionale è il primo passo per costruire una carriera ricca di soddisfazioni.
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