Come richiedere l’anticipo del TFR, a chi è rivolto e per quali motivi

 II TFR (acronimo che sta per Trattamento di Fine Rapporto) è un componente della retribuzione la cui corresponsione viene effettuata al termine di un  rapporto di lavoro. Esso matura quando il rapporto lavorativo è in essere ed è composto dall’addizione di accantonamenti annui di una  quota di retribuzione che viene rivalutata periodicamente.

In qualunque caso di interruzione del rapporto di lavoro (e quindi a prescindere dalle modalità che l’hanno causata) va corrisposto il TFR al lavoratore, ad eccezione del caso di integrale destinazione alla previdenza  complementare.

Quando si può richiedere l’anticipo del TFR

Tuttavia non tutti sono a conoscenza del fatto che è possibile richiedere un  anticipo sul trattamento di fine rapporto, anche per far fronte a spese improvvise o emergenze personali. Infatti la legge prevede alcune ipotesi tassative nelle quali parte del TFR accantonato può essere anticipato nel corso del rapporto. La richiesta di anticipazione è soggetta  a regole molto rigide:

  • il lavoratore deve aver concluso almeno 8 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro;
  • l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
  • l’anticipazione  deve essere anche contenuta nei limiti del 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti;
  • l’anticipazione può essere ricavata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene sottratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. 

Per quali motivi

L’istanza di anticipo del TFR deve essere poi motivata dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per interventi o terapie straordinarie riconosciute dalle specifiche strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con un  atto notarile;
  • eventuali spese da affrontare durante i periodi di utilizzo dei congedi parentali e per formazione del collaboratore.

I Contratti  Collettivi hanno la possibilità di fissare clausole di miglior favore per la concessione di anticipazioni del TFR, e di definire criteri di priorità per l’approvazione delle relative richieste. 

Anticipo del TFR che resta in azienda o TFR fondo pensione

Sino al 31 dicembre 2006 il TFR rimaneva in azienda fino alla conclusione del rapporto, ad esclusione di possibili anticipazioni richieste dal lavoratore. La gestione del trattamento,  inoltre, era completamente rimessa al datore di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2007, invece, ciascun lavoratore dipendente deve decidere,  entro 6 mesi dall’assunzione, se destinare il proprio TFR da maturare alle forme pensionistiche complementari o mantenere lo stesso presso il datore di lavoro.

Se il collaboratore non compie la scelta in modo palese, il TFR confluisce sistematicamente nel fondo pensione  atteso dal suo contratto di lavoro. Se il contratto identifica più fondi, il TFR andrà in quello al quale è associato il maggior numero di  dipendenti dell’azienda. La scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico è irreversibile, mentre nel caso in cui il lavoratore decida di  lasciarlo in azienda questi potrà sempre cambiare idea e riservare il TFR futuro ad un fondo di previdenza integrativo.